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Cosa sono i flussi di ingresso
Partiamo con spiegare cosa sono i flussi di ingresso.

Il “decreto-flussi” è stato elaborato sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sullo stato dell’occupazione e sul numero degli stranieri iscritti alle liste di collocamento, nonché sui dati che riguardano l’effettiva richiesta di lavoro forniti dall’Anagrafe Informatizzata.


In sede di determinazione dei flussi, si possono anche stabilire le quote preferenziali di ingresso a favore dei cittadini appartenenti a quegli Stati con i quali l’Italia ha in atto specifici accordi bilaterali in materia di regolamentazione dei flussi di ingresso.
Nel rispetto delle quote di ingresso, è anche riconosciuto un diritto di precedenza, relativamente all’ingresso in Italia per motivi di lavoro, agli stranieri che partecipino, nei Paesi di origine, alle attività di istruzione e formazione professionale istituite nell’ambito di specifici programmi approvati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.


Il recente D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9, ha previsto due eccezioni al predetto limite delle quote di ingresso a favore dei ricercatori universitari e dei lavoratori altamente qualificati.
Per i primi sarà necessario semplicemente stipulare un’apposita convenzione di accoglienza tra il ricercatore e l’istituto di ricerca (iscritto nell’elenco riconosciuto dal Ministero dell’Università) con cui il ricercatore si impegna a realizzare il progetto di ricerca e l’istituto si impegna ad accogliere il ricercatore. Il permesso di soggiorno per ricerca scientifica è richiesto e rilasciato per la durata del programma di ricerca e consente lo svolgimento dell’attività indicata nella convenzione di accoglienza nelle forme di lavoro subordinato, di lavoro autonomo o borsa di ricerca.
La seconda eccezione riguarda i lavoratori stranieri altamente qualificati, che intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un’altra persona fisica o giuridica e che sono in possesso di un titolo di istruzione superiore e dei requisiti previsti dalla legge italiana per l’esercizio delle professioni regolamentate.

Permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato viene rilasciato dagli Uffici della Questura su richiesta del lavoratore extracomunitario che, entrato in Italia a seguito del nulla osta al lavoro rilasciato al datore di lavoro, ha sottoscritto un apposito contratto di soggiorno per lavoro presso lo Sportello unico per l’immigrazione.
Questo permesso ha una validità pari alla durata dell’offerta di lavoro e comunque non superiore ad un anno per il contratto a tempo determinato e non superiore ai due anni per un contratto a tempo indeterminato.

Permesso di soggiorno per lavoro stagionale

Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale consente l’assunzione alle dipendenze delle aziende che svolgono un’attività di carattere stagionale, essenzialmente legate all’agricoltura o al turismo.
Il documento viene rilasciato dagli Uffici della Questura su richiesta dello straniero che, entrato in Italia a seguito di nulla osta al lavoro rilasciato al datore di lavoro, ha sottoscritto un apposito contratto di soggiorno per lavoro stagionale presso lo Sportello unico per l’immigrazione. Il permesso ha una durata non inferiore a venti giorni e non superiore a nove mesi, senza possibilità di rinnovo oltre tale limite massimo.


Alla seconda stagione in Italia, il lavoratore straniero stagionale che ha ricevuto un’offerta di lavoro subordinato, può richiedere allo Sportello unico per l’immigrazione la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, nell’ambito delle quote disponibili stabilite dal Decreto flussi.
La domanda di conversione può essere presentata anche in mancanza dell’effettivo rientro nel paese di origine, così come stabilito di recente dal Ministero dell’Interno in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Circolare n. 6732 del 5/11/2013).

In considerazione della durata limitata dei contratti nonché della loro specificità, agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale si applicano le seguenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria:

  • assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
  • assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  • assicurazione contro le malattie;
  • assicurazione di maternità.

Che cosa è il contratto di soggiorno per lavoro subordinato

Si tratta di un vero e proprio contratto, previsto dalla legge italiana, stipulato tra il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e il lavoratore, cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea o apolide.

Esso viene stipulato sulla base di:

  • una garanzia da parte del datore di lavoro per la disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge;
  • l’impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.

Il contratto di soggiorno per lavoro è sottoscritto, entro otto giorni dall’ingresso nel territorio nazionale del lavoratore straniero, presso lo sportello unico per l’immigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove avrà luogo la prestazione lavorativa.
Il contratto di soggiorno non è più necessario per la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

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