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Permesso per assistenza minorenni: che cos'è e chi ne ha diritto​

L’art. 31 comma 3 del d.lgs. 286/1998 prevede che, in deroga alle ordinarie regole per l’ingresso e il soggiorno in Italia, i familiari del minore privi di permesso di soggiorno, possano richiedere al Tribunale per i minorenni una speciale autorizzazione a fare ingresso o a permanere nel territorio dello Stato per un determinato periodo di tempo.

Cosa dice l’art. 31 del testo unico immigrazione

Il comma 3 dell’art. 31 stabilisce che “il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l’ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge. L’autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia.”

Secondo il testo unico immigrazione quindi, per gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico di un minore, tenendo conto anche della sua età e delle sue condizioni di salute, il tribunale può decretare il rilascio di un permesso di soggiorno per assistenza minori.

L’istituto delineato dall’art. 31 comma 3 del citato decreto, mira dunque a dare concreta attuazione al diritto all’unità familiare in funzione dell’interesse superiore del minore.

Chi può richiedere il permesso per assistenza minori

Il permesso di soggiorno per assistenza minori può essere richiesto dai genitori (anche privi di regolare permesso di soggiorno) di figli stranieri presenti in Italia. È opportuno specificare però, che la presenza sul territorio del genitore del minore, deve essere funzionale alla sola assistenza e all’educazione del minore.

La tutela di tale diritto trova fondamento anche nella Costituzione italiana, e precisamente negli articoli 29 e ss. letti alla luce dell’art. 2, in virtù del quale la famiglia costituisce la prima formazione sociale, e nella quale si sviluppa la personalità umana.

Quali sono i requisiti previsti dall’art. 31 del D. Lgs. 286/1998?

L’art. 31, comma 3, sancisce che il familiare del minore straniero in Italia (genitore o parente) può entrare o restare nel territorio italiano, dietro autorizzazione del Tribunale per i Minorenni territorialmente competente, previa verifica dei requisiti normativi, per un periodo determinato.

Per poter ottenere l’autorizzazione è necessario che sussistano dunque i seguenti requisiti:

1) gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore;

2) età e condizioni di salute del minore presente in Italia.

Cosa si intende per gravi motivi?

Sostanzialmente con questa espressione si fa rifermento all’età del minore, e quindi all’ipotesi che un eventuale espulsione del genitore straniero, possa recare danno alla crescita del figlio.

Secondo la Corte di Cassazione, il giudice nel decidere se concedere o meno un permesso di soggiorno, dovrà tenere conto dunque del radicamento della famiglia nel territorio nazionale; del disagio psicofisico cui il minore potrebbe essere esposto in caso di distacco dal luogo in cui ha sede il suo sviluppo e le sue relazioni, oltre alla tenera età.

Documenti necessari

I documenti necessari per presentare richiesta del Permesso di Soggiorno per Assistenza minori sono:

  • copia dei passaporti dei genitori e dell’intero nucleo familiare;
  • copia dello stato di famiglia;
  • copia del certificato di nascita del minore;
  • copia del certificato scolastico del minore;
  • copia dei certificati medici relativi alla salute del minore (ad esempio copia del libretto delle vaccinazioni obbligatorie);
  • copia del contratto di lavoro del genitore o copia dell’impegno all’assunzione da parte di un datore di lavoro;
  • copia dei precedenti permessi di soggiorno scaduti;
  • copia del contratto di casa o della dichiarazione di ospitalità.

Dove si richiede il permesso per assistenza minori

La richiesta non prevede di per sé l’obbligo di assistenza di un avvocato, ma può essere presentata direttamente presso la Cancelleria civile del Tribunale dei minorenni.

Tuttavia, il consiglio è quello di affidarsi ad un avvocato esperto che possa seguire e verificare attentamente il possesso dei requisiti ed evitare di incorrere in una spiacevole eventuale espulsione.

Lavorare con il permesso per assistenza minori

Il permesso per assistenza minori consente di svolgere anche attività lavorative. Inoltre, con il nuovo decreto immigrazione 2020, è possibile convertirlo, prima della sua scadenza, in un permesso per motivi di lavoro.
Dopo 5 anni di possesso, sarà anche possibile richiedere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Quanto dura il permesso per assistenza minori

In genere viene rilasciato un permesso della durata di 2 anni.

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