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Ricongiungimento familiare: cos'è

Il ricongiungimento familiare può essere definito come il diritto a mantenere o a riacquistare l’unità familiare da parte di familiari cittadini stranieri. Questo diritto è concesso allo straniero che vive in Italia purché sussistano le condizioni previste dalla legge.

Per quali familiari può essere richiesto?

Il ricongiungimento familiare può essere richiesto per:

  • il coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;
  • i figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio;
  • i figli maggiorenni a carico che non possano provvedere alle esigenze di vita a causa del loro stato di salute o nei casi di invalidità totale;
  • i genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, e dal momento che gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento.

Nel caso in cui sussistano dubbi sulla veridicità della documentazione rilasciata per attestarne il legame familiare è possibile ricorrere all’esame del DNA, la cui certificazione viene rilasciata dalle Rappresentanze Diplomatiche o Consolari.

Requisiti per la richiesta

I requisiti necessari affinché il cittadino extracomunitario possa fare richiesta di ricongiungimento familiare sono:

  • avere la disponibilità di usufruire di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti Uffici Comunali locali;
  • avere un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale.

Non è tenuto a dimostrare tali disponibilità il cittadino extracomunitario che ha ottenuto in precedenza lo status di rifugiato.

 

L’art. 28 del D.Lgs. 286/98 (Testo Unico sull’Immigrazione) riconosce, difatti, il diritto a mantenere o a riacquistare l’unità familiare agli stranieri titolari di permesso di soggiorno CE, soggiornanti di lungo periodo o di un permesso di soggiorno con durata non inferiore ad un anno, che è stato rilasciato per lavoro di tipo subordinato o autonomo, per asilo, per studio, per motivi religiosi o appunto per motivi familiari.

Chi può richiedere il ricongiungimento familiare

Può richiederlo il cittadino extracomunitario in possesso di:

  • permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
  • permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, rilasciato per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per asilo o per protezione sussidiaria, per protezione sociale o umanitaria, per studio, per motivi religiosi o familiari.

 

Ricongiungimento familiare: la procedura

La procedura di ricongiungimento familiare si articola in due fasi:

1°. fase presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, concerne la verifica dei requisiti oggettivi per il rilascio del nulla-osta al ricongiungimento;

2°. fase presso la Rappresentanza Consolare Italiana, riguarda invece la verifica dei requisiti soggettivi e particolari per il rilascio del visto di ingresso.

Come presentare domanda di ricongiungimento familiare

La prima cosa da fare è quella di presentare presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione competente per il luogo della sua dimora, la domanda di nulla-osta al ricongiungimento familiare.

Ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 394/1999 (Regolamento di attuazione del Testo Unico sull’Immigrazione) alla domanda bisogna allegare i seguenti documenti:

  • copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno;
  • documentazione attestante la disponibilità del reddito di cui all’art. 29, comma 3, del Testo Unico;
  • documentazione attestante la disponibilità di un alloggio, a norma dell’art. 29 comma 3 del Testo Unico. E’ necessario produrre l’attestazione dell’Ufficio Comunale circa la sussistenza dei requisiti, ovvero il certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall’Asl competente per territorio;
  • documentazione attestante i rapporti di parentela, la minore età e lo stato di famiglia;
  • documentazione attestante l’invalidità totale o i gravi motivi di salute;
  • documentazione concernente la condizione economica nel Paese di provenienza dei familiari a carico.

Il nulla-osta al ricongiungimento familiare

Lo Sportello Unico per l’Immigrazione, verificati i requisiti richiesti e acquisito dalla Questura il parere sull’insussistenza di motivi che possano ostacolare l’ingresso dello straniero nel territorio nazionale, rilascia il nulla-osta al ricongiungimento familiare o, in caso contrario, un provvedimento di diniego.

Il nulla-osta al ricongiungimento familiare viene rilasciato entro 180 giorni dalla richiesta (art. 29, comma 8 del Testo Unico, così sostituito dalla legge 94/2009).

Ricongiungimento familiare: quando viene respinta la richiesta

La richiesta di ricongiungimento familiare viene respinta qualora venga accertato che il matrimonio o l’adozione hanno avuto luogo al solo scopo di consentire all’interessato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato (art. 29, comma 9, del Testo Unico).

Il rilascio del visto di ingresso

La seconda fase della procedura per il ricongiungimento familiare si svolge presso la Rappresentanza Consolare Italiana che si occupa di verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per il rilascio del visto di ingresso.

L’Autorità Consolare Italiana provvede all’accertamento della veridicità della documentazione presentata e, in caso di esito positivo, rilascia il visto di ingresso entro trenta giorni dalla richiesta, dandone comunicazione, in via telematica, allo Sportello Unico per l’Immigrazione ex art. 6 Regolamento di attuazione del Testo Unico.

Ricongiungimento familiare novità 2020

La disciplina dettata dal Testo Unico sull’Immigrazione appena descritta è valida anche per il 2020, in quanto le norme in materia di ricongiungimento familiare che la prevedono non sono state oggetto di significative modifiche negli ultimi anni.

Diniego ricongiungimento familiare: come fare ricorso

Contro il diniego del nulla-osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari l’interessato può, ai sensi dell’art. 30, comma, del testo Unico, proporre ricorso al Tribunale in composizione monocratica del luogo in cui risiede.

L’opposizione è regolata dall’art. 20, D.Lgs. 150/2011: tali controversie sono regolate dal rito sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis e ss. c.p.c., ove non diversamente disposto.

In caso di provvedimento di espulsione nei confronti dello straniero che abbia fatto ricorso al diritto al ricongiungimento familiare, l’art. 13, comma 2-bis, del Testo Unico precisa che si devono tenere in considerazione la natura e l’effettività dei vincoli familiari dell’interessato, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché l’esistenza di legami familiari, culturali o sociali.

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