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QUESTIONE DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE

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QUESTIONE DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE

Il Tribunale di Salerno, accogliendo l’eccezione di illegittimità costituzionale - sollevata dallo Studio Legale De Vincentis - dell’art. 4 comma 1-bis del D.L.vo 18 agosto 2015, n. 142, inserito dall’art. 13 comma 1 n. 2) del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 16 , ha rimesso gli atti alla Corte Costituzionale, riconoscendo – sebbene in via provvisoria – il diritto di T.S. all’iscrizione anagrafica presso il Comune di Capaccio Paestum. Con sentenza n.186 del 2020 la Corte Costituzionale, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 comma 1-bis del D.L.vo 18 agosto 2015, n. 142, inserito dall’art. 13 comma 1 n. 2) del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 (cd Decreto Salvini), perché in contrasto con l’art 3 della Costituzione incidendo in maniera irragionevole sulla “pari dignità sociale” riconosciuta alla persona in quanto tale, a prescindere dallo Status di straniero.

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Risolto!